Art. 10.
(Commissione di esame).

      1. La commissione di esame è costituita da un presidente, da commissari esterni per due terzi delle discipline di esame e da commissari interni per le restanti discipline.
      2. Il presidente ed i commissari esterni sono tratti da appositi albi nazionali, istituiti da coloro che, avendone i requisiti, ne fanno parte.
      3. Il presidente è scelto tra le seguenti categorie:

          a) dirigenti scolastici di ruolo di istituti di istruzione secondaria superiore del tipo cui si riferisce l'esame di Stato;

          b) docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore con almeno sette anni di effettivo servizio, titolari di un insegnamento compreso tra le discipline su cui verte l'esame.

      4. Per ogni due classi è costituita una commissione di esame. Ciascuna classe degli istituti legalmente riconosciuti è aggregata ad una classe di istituto statale e viceversa.
      5. I commissari interni di esame sono scelti a rotazione, per metà tra i docenti dell'una delle due classi e per l'altra metà tra i docenti dell'altra.
      6. La rotazione, riferita alle discipline di insegnamento o gruppi di discipline oggetto di esame, ha luogo secondo criteri

 

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stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 1.
      7. Qualora le discipline di insegnamento o gruppi di discipline siano in numero dispari, il numero dei docenti è aumentato di una unità.
      8. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della commissione di esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi tre anni.